Il Tar del Lazio ha confermato il provvedimento dell’Antitrust
Anche per ulteriori 4 aziende attive nel settore dei rifiuti il Tar del Lazio ha confermato il provvedimento sanzionatorio emesso dall’Antitrust a fine gennaio 2019, accusandole di aver fatto parte di un’intesa restrittiva della concorrenza nell’ambito di una maxi-gara per il servizio di raccolta e conferimento in impianti di smaltimento dei rifiuti ospedalieri – pericolosi e non – di tutta la Regione Campania.
Ieri era stata confermata la sanzione da 258.582 euro inflitta alla societa’ Bifolco & Co, oggi il Tar del Lazio, respingendo ulteriori ricorsi, ha confermato il provvedimento sanzionatorio per le societa’ Langella Mario (535.828 euro), Ecologica Sud (355.442 euro), Ecosumma (197.231 euro) e Green Light Servizi Ambientali (8.051 euro). Per l’Antitrust era stato realizzato un coordinamento della strategia di partecipazione ai sei lotti della gara per il servizio di raccolta e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti ospedalieri, pericolosi e non, di tutta la Regione Campania, avente un valore complessivo a base d’asta di oltre 38 milioni di euro. La gara in questione era stata bandita da So.re.sa., societa’ della Regione che funge da centrale di acquisto per gli enti pubblici campani. Il Tar ha rilevato che “nel caso di specie l’AGCM ha sostanzialmente contestato alle parti una concertazione ‘complessa’, definendone con chiarezza – secondo la sua ricostruzione – il plurimo oggetto anticompetitivo, vale a dire la volonta’ di condizionare gli esiti della ‘gara Soresa’ attraverso l’eliminazione del reciproco confronto concorrenziale e la spartizione dei lotti piu’ appetibili per ciascuna”. In piu’, “il provvedimento impugnato individua, senza parvenza di illogicita’ e con sufficiente chiarezza che non risultano giustificate a sufficienza dalle parti le ragioni per le quali abbiano deciso di concentrarsi nelle loro offerte solo sui lotti di interesse, a fronte di una disponibilita’ di risorse che permettevano anche una piu’ ampia partecipazione territoriale, magari anche in ATI”.
La conclusione dei giudici e’ quindi che “l’AGCM, in aderenza ai criteri elaborati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, e’ pervenuta alla corretta conclusione della comprovata esistenza di una intesa restrittiva anticoncorrenziale riconducibile, da un lato, alla presenza di elementi oggettivi di riscontro che rivelavano l’esistenza di una collaborazione anomala, e, dall’altro lato, all’impossibilita’ di spiegare alternativamente le condotte parallele”.