Per i giudici il sindaco avrebbe dovuto far fronte alle criticità con i mezzi ordinari, senza ricorrere ad una sfilza di provvedimenti
di Fabrizio Geremicca
Ogni anno, in prossimità dell’estate, i sindaci della penisola sorrentina emanano ordinanze che consentono di trasformare per alcuni mesi gli agrumeti privati del territorio in parcheggi a raso. Auto e moto trovano spazio tra aranci, mandarini e limoni e non di rado determinano problemi d’inquinamento del terreno e danneggiano le alberature. Accade talora, poi, che per creare spazio agli stalli per auto e incrementare i guadagni i proprietari dei fondi agricoli eliminino un certo numero di piante o alterino il terreno dove le radici delle piante dimorano.
Se è vero, infatti, che il provvedimento prefettizio del 25 giugno 2008 che autorizzava le amministrazioni comunali della penisola sorrentina a reperire per il periodo estivo aree da adibire in via eccezionale e temporanea alla sosta dei veicoli contemplava l’espresso divieto di eliminare alberi o realizzare opere edili, è altrettanto vero che nella prassi spesso è accaduto proprio quello che era vietato, complice l’inadeguata vigilanza del territorio da parte della polizia municipale o rapporti talvolta non trasparenti tra le amministrazioni comunali ed i privati che realizzavano sui propri terreni i parcheggi per l’estate.
La sentenza del Tar Campania
C’è, però, ora una sentenza del Tar Campania che potrebbe segnare una svolta rispetto al fenomeno degli agrumeti adibiti a stalli per auto e che segna un punto importante a favore di chi ha a cuore le sorti del paesaggio agricolo tra Vico Equense e Massalubrense. Riguarda Meta di Sorrento ed annulla l’ordinanza numero 39 del 2 marzo 2022, adottata dal sindaco Giuseppe Tito. I magistrati della Settima Sezione hanno accolto il ricorso che era stato proposto da Virginia Romano Franchi De Notarvanni, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Pollio.
La donna è proprietaria di un immobile adiacente a un giardino utilizzato come parcheggio a raso in forza (da ultimo) dell’ordinanza impugnata. Il suo ricorso è fondato, argomentano i magistrati, in quanto il reiterarsi di ordinanze negli anni da parte del sindaco, tutte aventi ad oggetto l’allestimento di parcheggi nei giardini, fa venire meno il necessario carattere di straordinarietà e provvisorietà dei loro effetti. Aggiungono che il primo cittadino avrebbe potuto e dovuto far fronte alle criticità dei parcheggi con i mezzi ordinari, senza ricorrere negli anni ad una sfilza di ordinanze. Il Comune di Meta potrà ricorrere al Consiglio di Stato. Intanto sono a suo carico le spese del giudizio, pari a 2500 euro.