«L’ente ricorrente non può disinteressarsi delle stazioni ferroviarie di propria pertinenza, ma deve assumere tutte le iniziative volte a garantirne la salvaguardia e la tutela», si legge nella sentenza
di Fabrizio Geremicca
«L’ente ricorrente non può disinteressarsi delle stazioni ferroviarie di propria pertinenza, ma deve assumere tutte le iniziative volte a garantirne la salvaguardia e la tutela». È un passaggio della sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da Eav, la società regionale attualmente amministrata da Umberto De Gregorio che gestisce la Cumana, la Circumvesuviana e la Circumflegrea, finalizzato ad ottenere l’annullamento di una ordinanza del 2015 del comune di Marigliano, all’epoca retto da un Commissario. Intimava ad Eav di rimuovere rifiuti indifferenziati, pneumatici, oggetti ingombranti, secchi di vernice che qualcuno aveva abbandonato nelle stazioni della Circumvesuviana di via Vittorio Veneto e di via Forno Vecchio. Stabiliva poi che il Comune avrebbe provveduto di ufficio, in caso di inottemperanza, ed avrebbe chiesto ad Eav di rimborsarlo.
La società di trasporti della Regione aveva in realtà portato via quei rifiuti dopo l’ordinanza, ma aveva avviato una battaglia giudiziaria affinché fosse sancito che in futuro per casi analoghi i Comuni non potessero pretendere nulla. Aveva dunque presentato nel 2015 ricorso al Tar Campania e lo aveva perso. Ha insistito e si è rivolta al Consiglio di Stato, dove incassa ora la seconda e definitiva sconfitta. Secondo la società della Regione il Comune non avrebbe potuto chiedere ad essa di portare via quei materiali perché aveva segnalato con fax del 3 settembre 2012, alla polizia municipale e ai carabinieri di Marigliano la presenza di cittadini stranieri senza fissa dimora nella stazione di Vittorio Veneto e con nota del 22 dicembre 2014 alla Provincia di Napoli lo sversamento e l’abbandono illegale di rifiuti da parte di ignoti sulle aree ferroviarie di propria pertinenza. I magistrati amministrativi di secondo grado, però, scrivono nella sentenza che la semplice segnalazione non è sufficiente in mancanza di azioni concrete. «Il presidio della proprietà pubblica – argomentano le toghe – non può che partire dai soggetti istituzionalmente preposti alla sua gestione, i quali non possono essere considerati immuni da responsabilità per non aver materialmente cagionato gli illeciti sversamenti di rifiuti riscontrati negli ambiti di propria pertinenza, ma debbono essere considerati responsabili in solido con gli autori dell’illecito per non aver adeguatamente vigilato sul territorio e per non aver adottato tempestivamente tutte le iniziative necessarie ad impedire e limitare gli illeciti e a bonificare le aree illecitamente occupate dai rifiuti».
Incalzano: «La disponibilità dei beni da parte di soggetti pubblici, tanto più se esercitino un pubblico servizio verso una moltitudine di cittadini, consente di ritenere esigibili e non sproporzionate tutte le iniziative necessarie ad impedire o, quantomeno a limitare, gli illeciti sversamenti di rifiuti da parte di terzi. Quando l’area non sia nella disponibilità di una persona fisica privata, ma di una società pubblica, l’esigibilità delle condotte preventive va parametrata alle capacità organizzative e gestionali della società. La società dovrebbe essere in grado di funzionalizzare, anche quale esempio del rispetto della legalità, le proprie risorse economiche a disposizione secondo un ordine di priorità, nell’ambito del quale l’incuria gestionale che si traduca in degrado ambientale – anche senza arrivare ad ipotizzare pericolo per l’incolumità pubblica e privata – si pone in diretta violazione di valori presidiati dalla carta costituzionale». Commenta De Gregorio: «Non conosco la specifica sentenza. I rifiuti sono stati rimossi e vengono sempre rimossi quando un Comune ci fa una ordinanza, ma Eav ritiene in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale che quando sconosciuti abbandonano rifiuti su aree private la competenza per la rimozione sia del Comune».