Il Tar distrugge il teorema del governatore De Luca e boccia il suo operato
di Mauro Della Corte
Il Tar della Campania ha sospeso senza mezzi termini l’ordinanza con cui la Regione Campania disponeva la chiusura delle scuole d’infanzia, elementari e medie. Quello che emerge però dalla sentenza emessa dai giudici amministrativi è una netta «bocciatura» per quanto fatto da De Luca e la sua giunta in questi due anni di pandemia, incapaci di proteggere il sistema scolastico da eventuali rischi.
In poche pagine la sentenza smonta la narrazione fatta dall’«uomo solo al comando» che, tramite le sue dirette, aveva autoelogiato il suo lavoro di previsione e prevenzione dell’andamento della curva epidemica e «magnificato» il lavoro operato sulle strutture ospedaliere e finanche sui trasporti. «Le rappresentate difficoltà del sistema sanitario regionale – si legge nella sentenza – , lungi dal giustificare l’adozione della misura sospensiva, dimostrano piuttosto la carente previsione di adeguate misure preordinate a scongiurare il rischio, ampiamente prevedibile, di “collasso” anche sul sistema dei trasporti».
In pratica, in questi due anni di pandemia (ma anche negli ultimi 5 anni di governo De Luca, ndr.), non si sarebbe lavorato nella giusta direzione per evitare che gli ospedali, ma anche i mezzi pubblici, andassero in affanno davanti a una nuova esplosione del contagio. Una responsabilità politica molto grave che di fatto cancella i «miracoli» raccontati nel recente passato.
Il contagio nelle scuole
Altra «batosta» arriva sul fronte che riguarda il numero dei contagi nelle scuole. De Luca ha motivato il suo provvedimento con l’alto numero di docenti, alunni e personale affetti da Covid-19 e con il pericolo che ne derivebbe con un incontrollato aumento dei casi generati dagli studenti che «porterebbero a casa il virus» infettando genitori e nonni condannandoli in alcuni casi alla morte. Una «canzone» che ha generato paura nella popolazione e una visione distorta, dall’allarmismo, della realtà.
Per il Tribunale invece non risulta «alcun “focolaio” né alcun rischio specificamente riferito alla popolazione scolastica, generalmente intesa». Inoltre il presidente Maria Abbruzzese, firmataria del decreto di sospensione, analizzando il dato politico locale, sottolinea come a livello nazionale si sia già provveduto a intervenire con un «decreto legge di rango primario, e dunque sovraordinata rispetto all’eventuale esercizio del potere amministrativo» e che esclude «l’emanazione di ordinanze contingibili che vengano a regolare diversamente i medesimi settori di attività». In parole povere, il governo Draghi è intervenuto già per disciplinare il settore e un’ordinanza della Regione Campania potrebbe intervenire solo nel caso di «vuoti» lasciati da Roma e da colmare. Vuoti che secondo il Tar non esistono.
La zona bianca e il rischio pandemico
La gravità della situazione epidemiologica non trova riscontro al punto che il Tar sottolina come la nostra regione non «sia classificata tra le “zone rosse” e dunque nella fascia di maggior rischio pandemico e che il solo dato dell’aumento dei contagi nel territorio regionale, neppure specificamente riferito alla popolazione scolastica e peraltro neppure certo e la sola mera possibilità dell’insorgenza di “gravi rischi”, paventata in termini di eventualità, non radicano (né radicherebbero) per sé solo la situazione emergenziale, eccezionale e straordinaria, che, in astratto, potrebbe consentire la deroga alla regolamentazione generale».
Insomma il Tribunale amministrativo della Campania ha smontato, pezzo per pezzo, la narrazione del terrore fatta dal governatore e cancella, una volta per tutte, la libera repubblica di Santa Lucia.