Il lavoro va accettato se rispetta alcune condizioni specifiche
Il governo italiano ha approvato un decreto che sostituisce il reddito di cittadinanza con l’assegno di inclusione a partire dal 1° gennaio. Secondo l’ultima bozza del decreto, datata 1 maggio, il beneficiario dell’assegno di inclusione è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro «a tempo indeterminato oppure a tempo determinato, anche in somministrazione, di durata non inferiore a dodici mesi, senza limiti di distanza, nell’ambito del territorio nazionale».
Inoltre, l’offerta di lavoro va accettata se rispetta alcune condizioni specifiche. Ad esempio, deve essere per un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno, con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi. In alternativa, può essere per un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, di durata inferiore a dodici mesi, e comunque non inferiore a un mese, a condizione che il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del beneficiario dell’assegno.
Queste disposizioni sembrano mirare a incentivare i beneficiari dell’assegno di inclusione a cercare lavoro e accettare offerte di lavoro adeguate. Inoltre, limitare la distanza dal luogo di lavoro potrebbe aiutare a evitare che i beneficiari debbano affrontare costi di trasporto eccessivi. Tuttavia, è importante sottolineare che queste disposizioni potrebbero anche mettere sotto pressione i beneficiari dell’assegno di inclusione a prendere lavori precari o sottopagati, in modo da evitare di perdere il loro sostegno finanziario.